Art. 18.
(Elenco regionale dei contrassegni disabili).

      1. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un elenco dei contrassegni disabili rilasciati dai comuni, nel quale vengono annotati i provvedimenti di sospensione e di revoca dei contrassegni stessi comunicati tempestivamente dalle autorità comunali competenti.